Il sottosegretario alla Salute, Francesca Martini, il 3 marzo 2009, ha presentato alla stampa la nuova Ordinanza per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
Il provvedimento, entrato in vigore il 23 marzo 2009, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.68, apporta diverse novità sul rapporto uomo-animale e per la prima volta vengono stabilite la responsabilità del proprietario e di chi detiene momentaneamente l’animale:
– Eliminata la “black list”: la precedente ordinanza prevedeva una black list che catalogava diverse razze di cani come pericolose, senza fondamento scientifico e senza prevedere alcun provvedimento di prevenzione o di formazione dei proprietari.
La nuova ordinanza prevede invece l’abrogazione dell’allegato A riportante tale elenco, in quanto non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in base alla loro razza o loro incroci.
– Introdotta la responsabilità civile e penale dei proprietari: ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani è stato attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari.
Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente, che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.
Nota:
La Suprema Corte di Cassazione – sezione IV penale con sentenza 3 aprile – 8 settembre 2008, n. 34765 ha affermato che: in caso di lesioni cagionate dall’aggressione di un cane, nella fattispecie di grossa taglia, affidato dal proprietario ad un terzo (nel caso di specie la moglie) non in grado di controllare l’animale e quindi di impedire l’evento lesivo, deve riconoscersi la concorrente responsabilità del proprietario non in virtù di una responsabilità oggettiva bensì in ragione degli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata al fatto di essere lui solo la persona che dispone dell’animale e che può controllarne le reazioni.
– Obbligo di utilizzo del guinzaglio in ogni luogo: viene introdotto per la prima volta l’obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico – fatte salve le aree per cani individuate dai comuni – e di avere sempre la museruola con se (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo. Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.
– Percorsi formativi per i proprietari di cani: per favorire la formazione e l’acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i comuni congiuntamente con i servizi veterinari delle asl, avvalendosi anche degli ordini professionali dei medici veterinari, delle associazioni di medici veterinari, delle facoltà di medicina veterinaria e delle associazioni di protezione degli animali, devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani. Tali percorsi formativi, con rilascio di specifica attestazione, denominata patentino, divengono obbligatori per i proprietari di “cani impegnativi” identificati a livello territoriale.
– Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento a cura delle ASL: i servizi veterinari, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i “cani impegnativi” e tengono un registro aggiornato di tali soggetti.
– Ruolo dei medici veterinari libero professionisti: per la prima volta in italia viene conferito un ruolo anche ai medici veterinari libero professionisti in materia di prevenzione: a loro infatti spetta l’informazione dei proprietari di cani che transitano dalle loro strutture sulla possibilità o sulla necessità di conseguire “il patentino”. Inoltre vengono posti in rete con i servizi veterinari pubblici al fine di segnalare situazioni a rischio a tutela della salute pubblica.
– Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per cani iscritti nel registro: i proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
– Obbligo della raccolta delle feci: è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
– Altri divieti: confermato il divieto di addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani, le operazioni di selezione ed incrocio tese allo stesso fine, la pratica del doping, gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell’animale (recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda), fatto salvi gli interventi curativi certificati dal medico veterinario.
Mancato rispetto dell’Ordinanza, le sanzioni:
Violazione dell’art. 1
• Omessa custodia e malgoverno di animali (art. 672 del c.p.)
• Mancato rispetto dell’obbligo del guinzaglio e della museruola (art. 83 del Reg. di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320/1954 e successive modifiche ed integrazioni – Leggi Regionali e Ordinanze Comunali)
Violazione dell’art. 2
• Addestramento all’aggressività, selezione ed incroci finalizzati ad accrescere l’aggressività – Sottoposizione dei cani a doping e mutilazioni
Sanzioni previste dalle Leggi Regionali e da Ordinanze Comunali si può anche contestare il reato di maltrattamento (art. 544 ter c.p.)
In tutte le altre fattispecie si applicano le sanzioni previste dalle Leggi Regionali e dalle Ordinanze Comunali.
Fonte: Ministero della salute