Con l’intervento della legge 20 luglio 2004 n. 189 e dell’Ordinanza del 27 agosto 2004 del Ministero della Salute, si è concretizzato il divieto di maltrattamento degli animali, il divieto di impiego in combattimenti e il divieto di competizioni non autorizzate, la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività di alcune razze canine.
Con la modifica dell’art. 727 del codice penale, che ora si occupa dell’abbandono di animali e della inadeguata detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, ha sancito un drastico cambiamento in materia di doveri nei confronti degli animali.
Di seguito riporterò alcune indicazioni generali e suggerimenti su come il proprietario di un cane dovrebbe muoversi in merito alla detenzione, all’obbligo di registrazione all’anagrafe canina.
- Registrazione all’anagrafe canina gestita dal servizio veterinario dell’A.S.L della vostra zona.
- Entro e non oltre 4 mesi dall’adozione / aquisto del nuovo animale è necessario sottoporlo alle operazioni di innesto del microchip identificativo. (utile anche e soprattutto in caso di smarrimento)
- Ogni variazione legata ai dati anagrafici dell’animale va tempestivamente segnalata all’ente preposto
- L’animale deve vivere al riparo o in casa o in un debito spazio all’esterno dove esista la possibilità di ripararsi dalle intemperie.
- Se si rende necessario legarlo per alcune ore del giorno, la corda (materiale e lunghezza) deve essere conforme alle note espresse nel testo di legge.
- L’alimentazione deve essere adatta alla grandezza e al peso del vostro animale.
- Si puo effettuare la soppressione delle cucciolate (x contenimento demografico) solo in presenza di un veterinario.
- E’ necessario rispettare le aree dove non è consentito l’accesso agli animali.
- Rispettare le ordinanze comunali in materia di abbandono di residui organici.
Ma queste sono tutte informazioni di uso piuttosto comune, le vere novità introdotte dalla legge furono l’inserimento degli articoli dal 544-bis al 544-quinquies a modifica dell articolo 727 del codice penale, che introducevano una nuova forma di regole in materia di diritto penale.
Delitti contro il sentimento per gli animali
Secondo questi nuovi articoli vengono quindi sanzionati:
- l’uccisione di animali per crudeltà o senza necessità (544-bis);
- il maltrattamento di animali quando per crudeltà o senza necessità gli si cagiona una lesione, o si sottopongono a sevizie, fatiche o lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche (544-ter);
- l’utilizzo di animali in spettacoli o manifestazioni vietati dove vengono operate sevizie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, prevedendo specifica aggravante se il fatto è commesso nell’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto o si verifica la morte dell’animale (544-quater);
- il combattimento o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, perseguendo sia chi li promuove, organizza e dirige, sia chi li alleva o li addestra per tali fini ed il proprietario, in forma aggravata, se consenziente (544-quinquies);
- l’abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività, nonché la loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura (nuova formulazione dell’art. 727 c.p.).
Viene inoltre vietato l’utilizzo di cani e gatti per la produzione od il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento ed articoli di pelletteria costituiti od ottenuti in tutto o in parte dalle pelli o pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.