Le informazioni riguardano soltanto gli aspetti sanitari di competenza del Ministero della Salute (Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e Sicurezza degli Alimenti).
Le indicazioni sono fornite in merito a cani, gatti e altri animali da compagnia che arrivano in Italia a seguito dei loro proprietari. Sono presenti anche brevi notizie sull’introduzione di Psittacidi (pappagalli).
CANI, GATTI E FURETTI
Dal 1 ottobre 2004 è entrata in vigore la nuova normativa sanitaria dell’Unione europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione europea di cani, gatti e furetti nonché l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario.
La nuova normativa riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.
L’introduzione degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) in Italia, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili, è possibile a condizioni diverse a seconda che gli animali provengano da Paesi membri dell’Unione europea o da Paesi terzi.
Introduzione da Paesi UE
Gli animali introdotti al seguito dei proprietari o responsabili devono essere muniti del passaporto comunitario stabilito dalla Decisione della Commissione 2003\803\CE (pdf, 1 MB) del 26 novembre 2003 e identificati tramite un microchip o tatuaggio chiaramente leggibile.
Il passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente del Paese di provenienza, deve attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione nei confronti della rabbia in corso di validità. Per il rilascio del passaporto si consiglia di rivolgersi ai Servizi veterinari del Paese comunitario di provenienza.
Per l’introduzione in Italia degli animali da compagnia non è richiesto il trattamento preventivo nei confronti delle zecche e dell’echinococco.
Le condizioni poste per l’introduzione in Italia dagli Stati membri possono applicarsi anche per i movimenti da Andorra, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano, qualora sia constatato dalla Commissione europea che tali Paesi applicano norme equivalenti a quelle dell’Unione europea; a tale riguardo si consiglia di consultare sul sito dell’Unione europea l’area dedicata alla movimentazione di cani, gatti e furetti .
Introduzione da Paesi terzi
Le norme cui attenersi per l’introduzione in Italia di animali provenienti da Paesi terzi variano a seconda che il paese sia inserito o meno nell’elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato in allegato al Regolamento 998\2003\CE. L’elenco, che viene costantemente aggiornato, è consultabile sul sito dell’Unione europea .
- Gli animali introdotti al seguito dei proprietari o responsabili da un Paese terzo incluso nell’elenco di cui all’Allegato II del Regolamento 998\2003\CE del 26 maggio 2003 devono essere muniti del certificato sanitario di cui alla Decisione della Commissione 2004\824\CE (pdf, 222 KB) del 1 Dicembre 2004, rilasciato da un veterinario ufficiale o autorizzato dall’Autorità competente del Paese terzo e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip.Nel certificato sanitario deve essere attestata l’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità.
- Gli animali da compagnia introdotti, al seguito del proprietario o responsabile, da un Paese terzo non incluso nell’elenco di cui all’Allegato II del Regolamento 998\2003 devono essere muniti di certificato sanitario che, oltre all’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, attesti anche l’avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI\ml ), presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea, della prova (esame del sangue) di titolazione degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia; il campione di sangue per l’effettuazione della prova di laboratorio deve essere prelevato dall’animale, da parte di un veterinario, oltre tre mesi prima della data di introduzione in Italia.
E’ vietato introdurre in Italia, sia dai paesi membri dell’Unione Europea che dai Paesi Terzi, cani e gatti di età inferiore ai tre mesi e non vaccinati nei confronti del virus della rabbia.
Non è necessaria, per l’introduzione in Italia dai Paesi terzi, l’esecuzione dei trattamenti preventivi degli animali da compagnia nei confronti delle zecche e dell’echinococco.
Reintroduzione da Paesi terzi
Per la reintroduzione in Italia degli animali da compagnia dopo un’introduzione in un Paese terzo può essere utilizzato anche il passaporto comunitario di cui alla Decisione 2003\803\CEE nel quale deve essere attestata l’osservanza delle disposizioni, già citate, richieste per l’introduzione da Paesi terzi. In questo caso, in relazione all’esecuzione, se richiesta, della titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia, non occorre che sia rispettato, per il prelievo del campione di sangue, il termine minimo di tre mesi,come indicato per l’introduzione da paesi terzi; ciò però a condizione che il passaporto comunitario attesti che l’esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI\ml), della titolazione degli anticorpi sia avvenuta, presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea, prima della partenza dell’animale dall’Italia.
Laboratori italiani riconosciuti dalla Commissione
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Via Romea 14\A – 35020 Legnano (PD)
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise Via Campo Boario – 64100 Teramo
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana Via Appia Nuova 1411 – 00178 Roma Capannelle.
I laboratori riconosciuti dalla Commissione, sia italiani che degli altri Stati membri, sono inclusi nell’elenco di cui alla decisione della Commissione 2004\448\CE del 29 aprile 2004. L’elenco aggiornato dei laboratori riconosciuti nell’UE e nei Paesi Terzi è consultabile sul sito dell’Unione europea .
ALTRI ANIMALI D’AFFEZIONE
Altri animali d’affezione, al seguito di proprietari, sono, ai sensi del Regolamento (CE) 998/2003 (pdf, 47 KB) allegato I parte c:
- invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili
- uccelli: tutte le specie (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE)
- mammiferi: roditori e conigli domestici.
Tali animali sopra elencati possono essere introdotti sul territorio Italiano purché:
- trasportati al seguito del proprietario;
- in numero non superiore a 5;
- trasportati in contenitori idonei ad assicurare il benessere degli animali durante gli spostamenti e una sufficiente sicurezza
- accompagnati da un certificato firmato da un Veterinario ufficiale, o autorizzato dall’autorità competente nel quale risulti che l’animale è stato visitato nelle 48 ore precedenti la partenza, non ha mostrato segni clinici di malattie proprie della specie ed è atto a sopportare il viaggio fino alla destinazione finale. Il certificato deve includere: descrizione dell’animale, proprietario dell’animale e indirizzo di origine e destinazione dell’animale.
Attualmente, tuttavia per i volatili (escluso il pollame di cui è vietata l’introduzione al seguito dei proprietari), si fa riferimento alla Decisione della Commissione 2007/25/CE (pdf, 119 KB) del 22 Dicembre 2006 e alla Ordinanza Ministeriale del 10 Novembre 2005 “influenza aviaria ad alta patogenicità: misure restrittive di polizia veterinaria per le importazioni”.
L’Italia autorizza i movimenti dai Paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite inferiori a 5 e se sono accompagnati dal certificato sanitario secondo il modello dell’allegato II della decisione 2007/25/CE innanzi riportata a cui va allegata una dichiarazione del proprietario, o del rappresentante del proprietario conforme all’allegato III della decisione 2007/25/CE.
PSITTACIDI
Gli psittacidi, in provenienza dai paesi terzi, per i quali valgono le norme indicate per i volatili, devono, inoltre, essere scortati da un certificato sanitario, rilasciato dal Servizio veterinario ufficiale del Paese di origine, attestante che gli animali provengono da una località nella quale, per un raggio di Km 20, non si sono verificati casi di psittacosi negli ultimi 12 mesi. (O.M. 30 aprile 1959 modificata dall’O.M. 23 giugno 1972).